Un futuro senza atomiche
Art. 1 - Obiettivi e finalità
1. Il territorio della Repubblica Italiana, ivi compresi lo spazio aereo, il sottosuolo e le acque territoriali, è ufficialmente dichiarato “zona libera da armi nucleari”.
2. Il transito e il deposito, anche temporaneo, di armi nucleari e di parti di armi nucleari non è ammesso in nessuna circostanza sul territorio della Repubblica, così come individuato al comma 1.
3. Il Governo provvede ad adottare tutte le misure necessarie, sia a livello nazionale che internazionale, per assicurare la piena applicazione del presente articolo entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 2 - Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Della Repubblica.